Quella che segue è una
bozza di Decreto Ministeriale finalizzato all'attuazione dell'art. 5 della
L. 53/03 dedicato alla formazione degli insegnanti.
Come si ricorderà, la legge citata delega al Governo
il compito di disciplinare, con appositi decreti e in ottemperanza ai principi
generali formulati dalla stessa L. 53, gran parte del sistema dell'istruzione
pubblica. Si tratta in sostanza dell'atto normativo con in quale il Ministro
dell'Istruzione si appresterebbe a regolare la formazione iniziale del
personale destinato all'assunzione nei ruoli di docente nella scuola di
Stato.
Come spunto per la discussione, segnaliamo che alcune
prime letture critiche ravvisano in questa bozza una conferma dei più
criticabili principi già espressi dalla stessa Legge Delega: soppressione
delle SSIS, soppressione dei supervisori del tirocinio, estromissione di
fatto della scuola e degli insegnanti esperti dalla formazione dei nuovi
insegnanti.
BOZZA Decreto delegato ex art.
5 - Legge n. 53/2003
Art. 1 (Formazione iniziale
dei docenti)
-
La formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione professionale è di pari
dignità e si svolge nelle Università e nelle istituzioni
di alta formazione artistica e musicale attraverso la frequenza rispettivamente
di corsi di laurea specialistica e di corsi accademici di 2° livello
preordinati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche,
didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle
pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale
del docente.
-
I requisiti e le modalità essenziali
della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti
dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale nei
quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo … concorrono
alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art.
117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento
di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed
europeo. A tal fine, il Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti
afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali
sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c) della Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale
e professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo.
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La laurea specialistica ed i diplomi
accademici di secondo livello abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia,
nella scuola primaria e, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione
determinate a norma del comma 4. Essi si conseguono previo superamento
di un esame finale avente valore anche di Esame di Stato, secondo quanto
previsto dal comma 7.
-
Le classi di abilitazione per l'insegnamento
delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel
secondo ciclo sono individuate con uno o più Decreti del Ministro.
Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo
14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
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L'accesso ai corsi di laurea specialistica
di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999
n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di
2° livello, avviene previo superamento di specifiche prove di ammissione
a livello nazionale, secondo modalità e contenuti stabiliti con
decreto del Ministro, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi
curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le Commissioni
preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche,
secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte
da docenti universitari o da docenti delle Accademie e dei Conservatori
e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative.
-
Per i fini di cui al comma 5, previa
individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, il Ministro,
con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione pubblica, determina per
ogni triennio la programmazione dei posti disponibili e vacanti a livello
nazionale, rilevati a livello regionale. Tale programmazione tiene conto
anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi
di istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in relazione
al fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con decreto
ministeriale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle Università,
comunicata da ciascun Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge
264/99 e dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa sul territorio,
si provvede annualmente alla ripartizione dei posti per l'ammissione ai
corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le
stesse modalità, si provvede alla ripartizione dei posti per l'accesso
tra i corsi di 2° livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e
dai Conservatori di Musica. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo
5, commi 2 e 3.
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I corsi di laurea specialistica e i
corsi accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti,
di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri,
delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti
con decreti del Ministro.
-
La laurea specialistica e il diploma
accademico di 2° livello per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione di cui al comma
1, si conseguono con il superamento di apposite prove, ivi compresa una
prova didattica e la discussione della tesi, secondo modalità definite
con decreto del Ministro. La commissione giudicatrice, nominata dalla competente
autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti
con decreto del Ministro, da docenti universitari, o da docenti delle Accademie
e dei Conservatori, e da docenti titolari delle istituzioni scolastiche
e formative, designati dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.
-
I decreti ministeriali di cui all'art.
5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento
approvato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni,
determinano:
a. le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
b. il profilo culturale e professionale
del docente,
c. le correlate attività
didattiche,
d. i relativi ambiti disciplinari,
e. l'attribuzione dei relativi crediti
distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura non inferiore
all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, in modo da
garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo
culturale e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze,
abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto
per le singole classi di abilitazione.
Per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi
sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti prevede stage all'estero.
-
I corsi di laurea specialistica di cui
al comma 1, possono essere istituiti con il concorso di una o più
Facoltà dello stesso Ateneo o di più Atenei, a seguito di
specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle
rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto
delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture
didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il
funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti
da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli Atenei.
-
Con specifici decreti si provvede a
determinare il percorso formativo di 2° livello da svolgere nelle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica,
in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 9 e 10 per le Università,
con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle
predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo
tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
Art. 2 (Centro di servizio per la
formazione degli insegnanti)
-
Per i fini di cui all'art. 5, comma
1, lettera e) della legge, i regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano
la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di Ateneo o d'Interateneo
denominata Centro di servizio per la formazione degli insegnanti, al quale
vengono attribuiti i seguenti compiti:
-
organizzare e monitorare le attività
di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata
e coerente con il profilo culturale e professionale richiesto;
-
provvedere allo svolgimento, coordinandosi
in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle
prove d'accesso nazionali, stabilite con Decreto del Ministro, ai corsi
di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
-
organizzare in maniera unitaria e integrata
alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni
ad essi connesse;
-
raccordarsi con le istituzioni di istruzione
e di formazione, con gli Uffici Scolastici Regionali, con gli enti pubblici
e privati, ivi compresi quelli del Terzo Settore, con le imprese o con
le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio,
Industria e Artigianato,da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
-
organizzare apposite attività
didattiche teorico-pratiche, anche in collaborazione con le istituzioni
di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati
ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione,
anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Uffici Scolastici
Regionali, con l'Indire, l'Invalsi e con gli Irre, ovvero su proposta delle
istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali
e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici
e privati.
-
Allo scopo di assicurare standard qualitativamente
omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale,
sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,
integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico,
sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione
dei risultati didattici dei corsi di cui all'art. 1 comma 7, in relazione
agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo
stesso articolo.
-
Per gli stessi fini di cui al comma
1, le Accademie e i Conservatori disciplinano con delibera del Consiglio
di amministrazione, adottata su proposta del Consiglio Accademico, l'istituzione
e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione
delle attività.
Art. 3 (accesso all'insegnamento)
-
Ai fini dell'accesso ai ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e delle assunzioni
nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale,
i laureati ed i diplomati specialisti abilitati all'insegnamento svolgono
attività di tirocinio, con valore di praticantato, con assunzione
di responsabilità d'insegnamento sotto la supervisione di un tutor
designato dall'istituzione interessata, nell'ambito di appositi contratti
di formazione lavoro con le istituzioni o scuole interessate.
-
Per accedere al contratto di formazione
lavoro, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati sono iscritti in
un apposito Albo regionale istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali,
articolato per ciascuna classe di abilitazione. Ai fini dell'assegnazione
nelle istituzioni o nelle scuole degli iscritti all'Albo, le stesse, di
norma, stipulano, in costanza di posti disponibili e vacanti coerentemente
con la programmazione di cui all'articolo 1, comma 5, apposite convenzioni
con il Centro di servizio di cui all'articolo 2, o con le Accademie e i
Conservatori interessati, con cui tra l'altro sono definiti i rapporti
tra tutor e tirocinante.
-
Con Decreto del Ministro, d'intesa con
il MLPS e con il Ministero della Funzione Pubblica, è definito lo
schema-tipo di contratto di formazione lavoro di cui al comma 1, nonché
la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.
-
Compiuto il tirocinio di cui al comma
1 gli interessati discutono, con il comitato per la valutazione del servizio
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai
fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole statali,
e con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema
dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione nelle
medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze
e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio
favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi di valutazione forniti
dal tutor di cui al comma 1 e dal dirigente dell'istituzione scolastica
o formativa, dai predetti organismi di valutazione, gli interessati conseguono
l'assunzione con vincolo di permanenza, per almeno 3 anni scolastici, nell'istituzione
scolastica o formativa presso cui è stato effettuato il tirocinio.
Art. 4 (Centri di eccellenza
per la formazione)
-
Per i fini di cui all'art. 5, comma
1, lettera f) della legge 53/2003 i Centri di servizio di Ateneo o d'interateneo
e le Accademie e i Conservatori di cui all'art. 2, sulla base dei criteri
definiti con decreto del Ministro, promuovono la costituzione di Centri
di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni
di istruzione e di formazione.
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Sulla base di specifiche convenzioni
stipulate con le Direzioni Regionali del MIUR, con l'Indire, l'Invalsi
e con gli Irre, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione
e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le Università,
su proposta del Centro di servizio di Ateneo, delle Accademie e i Conservatori
di cui all'art. 2, organizzano apposite attività di formazione dei
formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico
e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.
Art. 5 (Norme transitorie
e finali)
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Le graduatorie degli idonei dei concorsi
a posti e cattedre per esami e titoli e le graduatorie permanenti del personale
docente di cui alla legge 124/99, in vigore alla data di emanazione del
presente decreto, vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento ed
utilizzate per le assunzioni secondo le modalità di cui al presente
articolo.
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In via transitoria, e fino all'esaurimento
delle singole graduatorie di cui al precedente comma, il numero complessivo
dei posti di accesso all'insegnamento disponibili secondo la programmazione
triennale di cui all'articolo 1 e imputabili all'anno di riferimento è
così ripartito:
a. il 25% ai posti di accesso ai
corsi di laurea specialistica ed ai corsi accademici di 2° livello
di cui al presente decreto;
b. il 25% agli idonei dei concorsi
a posti e cattedre per esami e titoli;
c. il 50% agli iscritti nelle graduatorie
permanenti di cui al precedente comma.
In caso di esaurimento delle graduatorie
di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad incrementare la quota
di cui alla lettera a).
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Gli insegnanti abilitati nei corsi di
laurea di scienza della formazione primaria, nei corsi di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di didattica della
musica sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi
a posti e cattedre per esami e titoli.
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Con decreto del Ministro sono disciplinati
i corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 2 della legge 143/04.
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Con accordo in sede di Conferenza Stato
- regioni, sono determinati i criteri per la disciplina relativa al personale
docente del sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto
di quanto previsto dai relativi Contratti Collettivi di Lavoro.
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