
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA
"Giuseppe Verdi" di MILANO
Il Direttore
Milano, 18 maggio 2002
Servizio centrale per gli affari generali
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca
piazzale Kennedy 30
ROMA — EUR
e p.c.
Ai colleghi Direttori dei
Conservatori di Musica
LORO SEDI
Oggetto: Risposta alla nota prot. 1632 del 10.5.2002 ("studenti stranieri")
Premesso che
-
nessuno degli atti regolamentari richiesti dalla Legge 508/99 è
stato emanato, con grave danno delle istituzioni in indirizzo e con palese
violazione dei termini prescrittivi della Legge stessa, soprattutto per
quanto riguarda i corsi integrativi e l’elezione del CNAM;
-
nessun intervento chiarificatore è stato compiuto da parte di codesto
Ministero, benché più volte e da più parti sollecitato,
sulle pur minime questioni gestionali, tra cui la legittimità della
riapertura delle iscrizioni nei pochi Licei musicali quinquennali sperimentali
attivati nei conservatori, o nelle Scuole medie annesse, nonché
la possibilità di non ammettere più agli esami di diploma
nei Conservatori candidati privatisti (se non altro in analogia con le
Accademie e le Università);
si esprime dissenso sul fatto che un ufficio ministeriale emetta
una nota la quale, mentre sembra voler chiedere dati conoscitivi di valenza
neutra, introduce elementi di innovazione nel delicato settore degli esami
di ammissione e della conseguente formazione delle classi; e ciò
con una rigida trasposizione di norme dalle Università ai Conservatori
attuali, ancora totalmente privi di autonomia e con una realtà effettuale
in questa materia largamente irriducibile alla situazione universitaria.
Né appare meglio fondata l’opinione che i Conservatori attuali,
ancora privi di personalità giuridica, di statuti, di autonomia
e di ordinamenti didattici, possano essere frequentati da studenti che,
per il solo fatto di essere maggiorenni, siano da ritenersi — loro soli
— "riformati" e soggetti quindi alle norme universitarie. L’applicazione
della legge sul diritto allo studio da parte dell’I.S.U. agli studenti
del Conservatorio di Milano, ad esempio, è avvenuta infatti in via
"sperimentale", e si rivolge solo agli studenti che, oltre che possedere
il diploma di scuola media superiore, sono iscritti a corsi "superiori"
— a loro volta "sperimentali" — a cui sia stato applicato il sistema dei
crediti formativi.
Non credo quindi, in coscienza, di poter dar seguito a tale richiesta
che non ha per ora fondamento giuridico ed è avulsa dalla conoscenza
della situazione reale dei Conservatori.
Si fa infatti notare che:
-
l’esame di ammissione in Conservatorio, così come regolamentato
dalle leggi in vigore (T.U. del 1994 e le altre norme precedenti non in
contrasto — tra cui l’O.M. "permanente" del 1985) porta alla compilazione
di una graduatoria UNICA, in cui non si può distinguere tra stranieri
e italiani.
-
l’unica differenza tra stranieri e italiani è posta, dalla legislazione
attuale, nella necessità che il candidato "conosca" la lingua italiana.
Tale norma non riguarda quindi gli "extracomunitari" svizzeri di lingua
italiana. Ma vale nella stessa maniera per i cittadini dell’Unione Europea,
della cui esistenza la nota in oggetto mostra di dimenticarsi.
-
se i "termini numerici" nei quali la nota in oggetto chiede che venga formulato
un "piano di accoglienza per studenti extracomunitari" sono termini numerici
assoluti, tali numeri dovrebbero basarsi su dati complessivi che sono normalmente
disponibili solo al termine della seconda sessione d’esame, e quindi qualche
settimana dopo la formulazione delle graduatorie di cui al punto precedente.
Infatti i posti effettivamente disponibili dipendono anche da quanti allievi
sono stati dimessi dal Conservatorio al momento della verifica finale sul
profitto e le frequenze (inizio giugno), quanti sono dimessi perché
per la seconda volta non hanno superato un esame di compimento di periodo
(dati disponibili a fine settembre), quanti sono dimessi perché,
al momento dell’accesso al corso superiore, non hanno conseguito la votazione
minima di otto decimi (dati disponibili a fine settembre); quanti non hanno
rinnovato, per ragioni loro, l’iscrizione al Conservatorio, che va fatta
entro il 31 luglio. I "termini numerici" assoluti, quindi, non possono
essere disponibili neppure approssimativamente entro il 24 maggio 2002.
-
se i "termini numerici" richiesti sono termini numerici relativi (percentuali),
si fa notare che, per le ragioni sopra esposte, entro il 24 maggio possono
essere fissati solo in totale astrazione rispetto alle esigenze dell’istituto,
alle sue diverse attività (che vengono organizzate nell’ottobre
2002 e sancite dal primo collegio dei professori dell’a.a. 2002-2003 nel
mese di novembre) e alle diverse esigenze dei diversi insegnamenti. In
ogni caso, una percentuale "a capocchia" formulata entro entro il 24 maggio
2002 rischierebbe di rivelarsi eccessivamente penalizzante per insegnamenti
che ai primi di ottobre si rivelassero sguarniti di allievi italiani ed
eccessivamente generosi per situazioni contrarie.
Nello spirito di doverosa collaborazione che ha sempre caratterizzato i
rapporti tra questa direzione e il Ministero da cui essa dipende, mi è
gradito però segnalare la possibilità di emendare in positivo
l’atto amministrativo in oggetto. I suggerimenti sono i seguenti:
-
utile e legittima è la raccolta di dati conoscitivi, MA rispetto
al passato (ultimo triennio?). Ogni Conservatorio ha dovuto inoltrare alla
Questura l’elenco dei cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari)
distinti per paese (o continente) di provenienza e distinti per insegnamento.
Questi dati potrebbero essere inviati senza alcuna difficoltà entro
il 24 maggio p.v..
-
una programmazione degli accessi è una necessità a cui si
potrà sopperire solo e soltanto nel momento nel quale, come in tutti
i paesi europei e negli USA, le iscrizioni si faranno entro il mese di
dicembre dell’anno precedente e gli esami di ammissione si faranno entro
il mese di aprile. Una simile benefica innovazione può essere fatta
con semplice atto amministrativo. Qualora fossero in vigore i singoli Statuti
delle singole istituzioni, queste date potrebbero essere fissate in autonomia.
Ma siccome la legge non è stata finora applicata, il Ministero potrebbe
decidere in tal senso, o concedere che ogni Conservatorio decida in autonomia
con delibera del Collegio. Tale innovazione comporta però che il
Ministero stesso approvi il bilancio preventivo molto prima dell’inizio
dell’anno accademico, con un anticipo di quasi un anno rispetto alla situazione
attuale. Occorrerebbe anche che la situazione del personale fosse definitiva
almeno sette mesi prima della situazione attuale. Se queste due ovvie necessità
di anticipo rispetto alla prassi attuale sono giudicate utopistiche, viene
ribadito che solo l’applicazione della piena autonomia voluta dalla legge
(che ci si ostina a non applicare) potrà permettere la gestione
di questi problemi.
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una differenza tra italiani, comunitari ed extracomunitari non riveste
alcun carattere di funzionalità per un tipo di studi dove si punta
soltanto all’eccellenza dei risultati. Possono esserci singoli casi in
cui l’accesso di stranieri già diplomati (o laureati) al loro paese
può togliere occasioni a italiani non ancora diplomati: questi squilibri
possono essere risolti senza difficoltà dalle singole commissioni
preposte agli esami di ammissione.
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risulta però invece francamente insostenibile una situazione in
cui gli stranieri si avvantaggiano di tasse di iscrizione e di frequenza
che sono le più basse del mondo: se i cittadini italiani che sono
soggetti al sistema fiscale italiano possono invocare, per l’istruzione,
la quasi-gratuità del servizio, tale argomento non vale per gli
stranieri, comunitari o extra-comunitari che essi siano. Nel caso di alcuni
paesi di grande tradizione accademica per l’insegnamento musicale (Inghilterra,
Francia, Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Cèca, Russia, Israele,
USA, e pochi altri) si deve — a mio parere — invocare una reciprocità
di trattamento attraverso specifici accordi numericamente contingentati
(ad esempio: 5 posti gratuiti presso il Conservatorio di Milano per allievi
inglesi; 5 posti gratuiti presso la Guildhall di Londra per allievi italiani).
In tutti gli altri casi (numeri eccedenti la reciprocità; paesi
senza tradizione accademica) è indispensabile portare le tasse di
frequenza e di iscrizione agli standard europei, offrendo contestualmente
agli allievi ammessi le stesse occasioni di borse di studio. Anche questo
provvedimento potrebbe essere assunto in sede amministrativa, o direttamente
da parte del Ministero, o con l’attribuzione di tale delibera all’autonomia
delle singole istituzioni.
Vorrei infine ribadire che, prima di ogni ulteriore intervento parziale,
i conservatori italiani vogliono essere messi in grado, con la puntuale
e sollecita applicazione della legge di riforma, di diventare centri di
eccellenza per il mondo della musica, il quale, più che qualsiasi
altro, non conosce confini di sesso, razza, religione e nazionalità.
Distinti saluti