Documento della Società Italiana
per l’Educazione Musicale sulla riforma dei Licei
Il Consiglio dei
ministri ha approvato il 27 maggio 2005 il decreto
“concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni
sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n.53”.
Per quanto riguarda
l’istruzione musicale di indirizzo, questo atto legislativo precisa:
-
l’attivazione del liceo
musicale assicurando “la continuità dei percorsi formativi per gli
studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo
11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (art. 8);
-
la prosecuzione dell’insegnamento
strumentale nei corsi ad indirizzo musicale delle scuole medie (art. 23);
-
la possibilità
di dare vita ai licei musicali, in prima applicazione e in via sperimentale,
attraverso “apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (art. 27);
-
l’impegno a diffondere
la cultura musicale e a valorizzare i talenti specificando che “i conservatori
e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche
del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell’ambito della programmazione
delle proprie attività, l’attivazione di laboratori musicali per
la realizzazione di specifici progetti educativi” (art. 24).
Per quanto riguarda gli
altri indirizzi liceali, il decreto evidenzia:
-
La presenza della musica,
in veste di disciplina obbligatoria od opzionale, in tutti gli indirizzi
liceali secondo quanto prospettato nel quadro orario allegato al decreto;
-
La possibilità
di frequentare le lezioni di Musica quando essa sia disciplina opzionale
(quindi nei Licei Classico, Scientifico, Tecnologico) solo qualora non
vi sia un “mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti
per le attività e insegnamenti obbligatori. In questo caso, infatti,
gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire
i livelli attesi dalle indicazioni nazionali” (art. 3);
-
la necessità di
definire, non solo per l’indirizzo musicale, d’intesa con le università
e con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
e con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l’incremento
delle capacità e delle abilità richieste per l’accesso ai
corsi di istruzione superiore rispetto ai quali i percorsi dei licei sono
propedeutici (art. 2).
La SIEM nel prendere
atto positivamente dell’istituzione del segmento liceale musicale e della
presenza della Musica nei Licei di tutti gli indirizzi evidenzia alcuni
problemi che necessitano di chiarimenti solleciti.
1. L’accenno
alla continuità tra l’indirizzo musicale della scuola secondaria
di primo grado e il liceo richiede la formulazione di un itinerario complessivo
e coerente di formazione musicale che abbracci anche il primo ciclo scolastico
e il conservatorio; la mancanza degli OSA per lo strumento musicale nella
scuola secondaria di primo grado di certo non favorisce l’invito alla continuità
e alla preparazione degli allievi che accederanno al liceo musicale.
2. La possibilità,
in prima applicazione e in via sperimentale, di formulare convenzioni tra
scuole secondarie superiori e conservatori per l’attivazione dei licei
musicali non deve esaurire le opzioni di istituzione del nuovo indirizzo
liceale (anche considerando la distribuzione disomogenea dell’alta formazione
musicale nelle province italiane). Servono pertanto indicazioni più
puntuali relative all’iter da seguire per consentire alle istituzioni scolastiche
di predisporre l’offerta educativa nella direzione del liceo musicale fornendo
consulenza, risorse materiali e umane e formazione.
3. I compiti
assegnati dalla recente legislazione ai conservatori appaiono molto onerosi:
l’alta formazione musicale deve garantire la prosecuzione dei vecchi ordinamenti,
l’insegnamento della fascia post-secondaria (triennio + biennio), l’attivazione
di laboratori musicali per la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione
dei talenti. L’eventuale coinvolgimento sistematico del conservatorio anche
nel segmento liceale riproporrebbe l’anomalia, più volte segnalata,
di un unico “contenitore indifferenziato” dell’istruzione musicale.
4. In alcuni
indirizzi la Musica è presente insieme all’Arte (Liceo Economico)
o alla Storia dell’Arte (Liceo delle Scienze Umane). Tuttavia:
-
Non sono specificati il
rapporto tra le due discipline e la quota oraria a ciascuna destinata,
tenendo in considerazione il fatto che in alcuni casi (primo biennio e
ultimo anno delle Scienze Umane) sono previste 33 ore annuali, che rappresentano
la quota minima possibile da riservare ad una disciplina;
-
Occorrerà puntualizzare
quale formazione dovrà possedere chi è destinato ad insegnare
ciascuna delle due discipline.
5. Nei diversi
indirizzi liceali la Musica è prevista come materia obbligatoria
od opzionale. Questo ci consente di auspicare la presenza di musicisti
didatticamente formati nei Collegi docenti di tutti i licei italiani. In
ogni caso:
-
Andranno chiariti i criteri
per la formazione dei gruppi di studenti frequentanti ogni anno di corso
della Musica quale materia opzionale;
-
Occorre esplicitare il
rapporto tra il percorso formativo delle discipline opzionali e quello
delle discipline obbligatorie (ad esempio, se sia garantita la presenza
delle discipline opzionali in tutte le fasi di programmazione, svolgimento
del percorso didattico e valutazione all’interno del Consiglio di classe
- futura équipe pedagogica - degli studenti che per quelle discipline
hanno espresso opzione);
-
Si richiede con fermezza
l’eliminazione, o quantomeno la sostanziale revisione, dell’ultimo comma
dell’art. 3, che relega la Musica, quando opzionale, ad una disciplina
di secondaria importanza rispetto ad altre prioritarie e ne pregiudica
pertanto il valore formativo rispetto alla possibilità di individuare
piani di studio e percorsi formativi personalizzati.
6. La distinzione
tra Musica come disciplina obbligatoria e opzionale pone anche la questione
se essa debba essere considerata oltre che disciplina formativa, anche
insegnamento di indirizzo, quando obbligatoria. In caso affermativo:
-
sarebbe opportuno esplicitare
la sua funzione sia all’interno del profilo di uscita liceale (facilmente
intuibile, ad esempio, nell’indirizzo audiovisivo e multimedia di un Liceo
Artistico), sia in relazione alle capacità richieste per l’accesso
ai corsi universitari (altrettanto intuibile nel Liceo delle Scienze
Umane dove l’insegnamento della Musica dovrebbe essere propedeutico alla
frequenza del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria).
Consiglio direttivo
nazionale
25 giugno 2005
musica,
scuola, riforme
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