Statuto SIEM approvato in Assemblea Nazionale
convocata in seduta straordinaria
Pisa, 19 ottobre 2008
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.
1.
E' costituita l'associazione denominata “Società Italiana per l’Educazione Musicale” che, per brevità, potrà far uso della denominazione in forma abbreviata SIEM, sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso, con sede legale in Bologna (BO).
2.
L'Associazione è diffusa su tutto il territorio nazionale anche per mezzo della costituzione di sezioni territoriali in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità. È aperta alla cooperazione europea e internazionale.
3.
La sua durata è illimitata.
ART. 2 – FINALITÀ.
1.
L'Associazione persegue finalità di promozione sociale e culturale attraverso:
A) la diffusione della musica ad ogni livello e in ogni ambiente scolastico ed extra-scolastico, come parte integrante della formazione della persona e della sua crescita individuale e sociale;
B) la formazione e l’aggiornamento come strumenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità afferenti all’ambito musicale;
C) la ricerca scientifica intorno alle tematiche dell’esperienza e dell’educazione musicale.
2.
L’attività associativa si ispira a principi di valorizzazione della pluralità e delle differenze, uguaglianza di diritti tra tutti i soci, adozione di strumenti democratici e partecipativi di governo, trasparenza e verificabilità delle decisioni.
3.
L'Associazione non persegue finalità di lucro, non potranno essere distribuiti ai soci - anche in modo indiretto o differito - proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste.
ART. 3 – ATTIVITÀ.
1.
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione, nel rispetto del Regolamento interno di cui all’art. 26 del presente Statuto, può organizzare attività di formazione culturale e professionale, aggiornamento e ricerca attraverso la promozione e l’organizzazione di corsi, convegni, seminari, concerti e di quant’altro inerente agli scopi di cui sopra.
2.
L'associazione può comunque svolgere qualunque altra attività di carattere sociale, culturale ed economica sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di aggregazione e promozione sociale.
3.
Promuove la collaborazione con realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce rapporti di collaborazione con altri enti ed associazioni affini.
4.
Partecipa alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e musicale nazionale e transnazionale, anche attraverso specifiche azioni di formazione culturale e professionale dei giovani.
ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI.
1.
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento, accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti e versino la quota associativa prescritta. La qualifica di socio è conseguita all'atto del tesseramento associativo.
2.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 5 – TIPOLOGIE DI SOCI.
I soci si dividono in:
a.
soci ordinari: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica;
b.
soci studenti: persone fisiche maggiorenni che, all’atto dell’iscrizione, non abbiano superato i 25 anni di età e non svolgano attività lavorativa continuativa. La quota associativa prevista per tale tipologia di soci è ridotta;
c.
soci giovani: persone fisiche minorenni. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell'Associazione l'associato minore di età e ne assumerà tutte le relative obbligazioni. Il socio giovane non esercita diritto di voto;
d.
soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica che versano una quota almeno doppia rispetto a quella dei soci ordinari;
e.
soci onorari: persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale che, nello svolgimento della propria attività, si siano particolarmente distinte per meriti connessi agli scopi istituzionali dell’associazione. Tale nomina deve essere accettata in forma scritta dall’interessato. La candidatura a tale qualifica può essere avanzata da uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale o da un gruppo di almeno cinque presidenti di sezione territoriale.
ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
1.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione assembleare e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Per i soci diversi dalle persone fisiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante del socio o da suo delegato.
2.
L'associazione, che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, può - in caso di particolare necessità - assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
ART. 7 – DECADENZA DEI SOCI.
1.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di:
-
decesso del socio persona fisica, estinzione del socio persona giuridica o di scioglimento dell’associazione;
-
dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
-
mancato rinnovo della quota associativa annua entro 30 giorni dall'inizio di ciascun esercizio sociale;
-
esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno, pronunciata contro il Socio che abbia tenuto un documentato comportamento incompatibile con i dettami statutari, o comunque suscettibile di arrecare danno all’associazione. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha diritto di presentare le proprie difese scritte entro e non oltre cinque giorni dalla data in cui viene a conoscenza delle contestazioni e ha altresì il diritto di sottoporre la controversia al Collegio dei Probiviri, che esprimerà il proprio insindacabile giudizio finale.
2.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione di quote e/o contributi versati.
ART. 8 – ORGANI SOCIALI.
1.
Sono organi centrali dell'associazione:
a)
Assemblea Nazionale dei soci;
b)
Consiglio Direttivo Nazionale;
c)
Collegio dei Presidenti delle Sezioni Territoriali;
d)
Collegio dei Revisori dei Conti;
e)
Collegio dei Probiviri;
f)
Presidente Nazionale e, in sua vece, il Vice-presidente Nazionale;
g)
Coordinamenti regionali o inter-regionali.
Sono organi territoriali dell'associazione:
h)
Assemblee Territoriali dei soci;
i)
Consigli Direttivi Territoriali;
j)
Presidenti Sezioni Territoriali.
Tutte le cariche sociali, nazionali e territoriali, sono assunte a titolo gratuito e hanno un mandato della durata di 3 (tre) anni. La decadenza dalle cariche nazionali avviene su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dopo 3 (tre) assenze consecutive, senza giustificato motivo, da uno stesso organo di appartenenza.
2.
Le strutture associative, nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale sono:
a)
Consiglio di Studio e Ricerca;
b)
Commissioni permanenti;
c)
Commissioni temporanee.
ART. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI.
1.
L’Assemblea Nazionale dei soci è organo sovrano dell'associazione. E’ convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente Nazionale, nel primo trimestre dell’anno associativo, con avviso diramato a mezzo degli strumenti informativi dell’associazione - cartacei e/o elettronici - almeno 40 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.
2.
Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un decimo dei soci o 5 (cinque) Presidenti di Sezione territoriale.
3.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, data, ora e luogo ove si terrà la riunione. Negli anni in cui è previsto il rinnovo degli organi associativi, detta convocazione comprenderà generalità, qualifica e sintetico curriculum dei candidati.
4.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5.
L’assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
6.
L'assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
7.
E’ competenza dell'assemblea ordinaria:
k)
Eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
l)
Fornire indicazioni e linee guida per lo svolgimento di iniziative associative, possibilmente indicandone modalità e supporti organizzativi;
m)
Approvare le relazioni del Presidente Nazionale, del Segretario Nazionale, del Responsabile per l’attività delle sezioni territoriali, contenenti la sintesi delle iniziative svolte e la programmazione di massima di quelle future;
n)
Approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
8.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono assunte a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi, quelle su questioni riguardanti le persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
9.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Può essere delegato a rappresentare un massimo di 3 (tre) soci.
10.
Il diritto di voto per l’elezione degli organi sociali può essere esercitato anche a mezzo postale o telematico, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, a tutela della segretezza del voto stesso.
11.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il versamento della quota associativa annua.
12.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario Nazionale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente Nazionale e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario Nazionale nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute secondo modalità stabilite nel Regolamento.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
2.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci. Entro 30 giorni il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3.
Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'elezione.
4.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni e i propri componenti sono rieleggibili.
5.
E’ responsabile della congruenza dell’operato dell’Associazione rispetto agli scopi statutari. Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo gli orientamenti e le delibere dell’Assemblea Nazionale dei soci assumendo tutte le iniziative del caso. Promuove iniziative di carattere nazionale, cura la politica editoriale, nomina commissioni nazionali su temi specifici, definendone il mandato, nomina il Consiglio di Studio e Ricerca, delibera l’adesione ad organizzazioni esterne e delega rappresentanti in organismi e istituzioni nazionali ed estere.
6.
Delibera l’apertura e la chiusura delle sezioni territoriali, ne ratifica l’eventuale acquisizione di autonomia giuridica e controlla la congruenza del loro operato rispetto agli scopi statutari e al Regolamento interno.
7.
Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo Nazionale, tra le altre, le seguenti competenze:
a)
approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei soci;
b)
delibera l’esclusione dei Soci;
c)
determina le quote associative annuali;
d)
designa i collaboratori preposti alle varie attività;
e)
approva la costituzione e lo scioglimento dei coordinamenti regionali e inter-regionali.
8.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno tre volte l’anno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica. Si costituisce validamente ed assume decisioni con la presenza, anche telematica (parziale o totale), della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
9.
Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti. Il Consiglio decade quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea Nazionale dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.
10.
In vista di una più ampia distribuzione dei compiti e delle responsabilità, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di nominare, a propria discrezione e con voto a maggioranza assoluta dei membri, un massimo di due consiglieri aggiunti scelti tra i soci. Essi possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.
ART. 11 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE NAZIONALI.
1.
II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale nella persona di uno dei consiglieri stessi con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.
E’ il legale rappresentante dell'Associazione è garante del funzionamento del Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea nazionale e il Collegio dei Presidenti, di cui stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, l'ordine del giorno; convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale stabilendo con il Segretario Nazionale l'ordine del giorno; assume pro tempore le funzioni degli altri responsabili.
3.
II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Consiglio Direttivo Nazionale affinché sia eletto un nuovo Presidente Nazionale secondo le modalità prescritte dall’art. 10 comma 1 del presente Statuto.
4.
Il Segretario Nazionale assicura il funzionamento delle strutture operative dell’Associazione e guida il lavoro della segreteria operativa. Redige e cura i verbali dell’Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale. Cura i verbali del Collegio dei Presidenti di sezione territoriale redatti dal Responsabile delle sezioni territoriali.
5.
Il Tesoriere cura la politica finanziaria dell’Associazione e ne gestisce l’amministrazione, appronta il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; sovrintende alla tenuta della contabilità secondo la normativa vigente.
6.
Le cariche nazionali suddette non sono cumulabili.
ART. 12 – COLLEGIO DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI TERRITORIALI.
È composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che possono delegare un proprio rappresentante. Ha potere consultivo rispetto alla politica culturale dell'Associazione; discute di argomenti legati all'organizzazione dell'Associazione; formula proposte rispetto alle iniziative nazionali; affronta le problematiche legate alla vita delle Sezioni. Viene convocato dal Presidente Nazionale, di norma una volta l'anno. Su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o di un terzo dei Presidenti, può essere convocato straordinariamente per approfondire argomenti di carattere più specifico, in ambito sia culturale che organizzativo.
ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Composto da tre membri, è tenuto ad esprimere pareri di legittimità di fronte all'Assemblea nazionale dei soci e al Consiglio Direttivo Nazionale su atti di natura amministrativa, di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Si riunisce almeno una volta l'anno.
ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Composto da tre membri, è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Si riunisce per istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai Soci contro presunte violazioni dello Statuto, e dei regolamenti eventualmente approvati in conformità con esso. Ha, inoltre, il compito di dirimere le controversie ed i conflitti tra i Soci e gli organi associativi, o tra gli organi associativi stessi. Si pronuncia in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di esclusione di Soci.
ART. 15 – CONSIGLIO DI STUDIO E RICERCA, COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.
Il Consiglio di Studio e Ricerca, composto da Soci e da membri esterni esperti sugli argomenti in oggetto, promuove la ricerca scientifica nelle tematiche afferenti alle finalità statutarie e ne studia e approfondisce temi di particolare rilievo, anche su indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e/o dell'Assemblea dei Soci.
Le Commissioni permanenti, composte da Soci, curano l'approfondimento di problemi e la realizzazione di iniziative di interesse permanente nella vita dell'Associazione.
Le Commissioni temporanee, composte da Soci e da membri esterni, curano lo studio di problemi e la progettazione e realizzazione di iniziative in base ad un mandato limitato nel tempo.
ART. 16 – L'ANNO SOCIALE.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
ART. 17 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE, COSTITUZIONE SEZIONI TERRITORIALI.
1. L'Associazione può articolarsi promuovendo la costituzione di Sezioni territoriali o di gruppi progettuali coordinati da referenti regionali o interterritoriali.
2. La costituzione di una Sezione territoriale si realizza su richiesta motivata di almeno dieci soci, sottoposta al parere obbligatorio e definitivo del Consiglio Direttivo Nazionale. La sezione ha il compito di dare attuazione, nel proprio ambito locale, agli scopi statutari ed è tenuta, nello svolgimento della propria attività, al rispetto dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli Organi associativi. Le pubblicazioni e le iniziative che si avvalgono della sigla SIEM, elaborate dal Consiglio Direttivo territoriale, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale, che le approva in sede di pianificazione annuale. La Sezione è tenuta a presentare al Consiglio Direttivo Nazionale la programmazione annuale e il resoconto delle attività, secondo le scadenze e le modalità indicate nel Regolamento interno.
3. La costituzione di gruppi progettuali avviene - laddove non sia costituita una sezione territoriale - dietro richiesta di almeno 5 (cinque) soci e secondo modalità stabilite con il Regolamento. I gruppi progettuali, per poter operare in nome della SIEM, devono essere coordinati da un referente regionale o interterritoriale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale anche dietro eventuale proposta del gruppo stesso quale loro portavoce. Il referente è ha tutti gli effetti responsabile dell'operato dei gruppi costituiti secondo questa forma aggregativa.
ART. 18 – ORGANI ASSOCIATIVI DI SEZIONE.
Sono organi della Sezione:
1 - L'Assemblea territoriale dei Soci: è l'organo deliberante della Sezione; elegge il Consiglio Direttivo territoriale, discute ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, indica gli orientamenti della Sezione e ha potere deliberante in merito all’attuazione delle finalità statutarie.
E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti presenti o rappresentati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
Può inoltre essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo territoriale o di almeno un quarto dei soci.
Intervengono all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni Sezione dà l'opportunità ai Soci di esercitare il diritto di voto anche a mezzo postale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno. La lettera di convocazione dell'Assemblea, inviata a mezzo postale o e-mail, dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in Assemblea e dovrà essere inviata ai singoli Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, munendoli di delega. Ogni Socio può ricevere un massimo di tre deleghe. Ogni Socio che intenda candidarsi per il Consiglio Direttivo territoriale farà pervenire al Direttivo territoriale la propria candidatura entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.
2 - Il Consiglio direttivo territoriale: è composto da almeno 5 (cinque) membri fino a un massimo di 7 sette), eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea territoriale. Elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e hanno un mandato della durata di 3 anni. La carica di presidente non è cumulabile con altre.
L'elezione del Consiglio Direttivo territoriale avviene nel primo bimestre dell’anno successivo all’insediamento del Consiglio Direttivo nazionale. Le sezioni di nuova costituzione eleggono un Consiglio Direttivo territoriale provvisorio che resterà in carica fino alla ricorrenza del generale rinnovo dei Consigli Direttivi territoriali.
Delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione per l'attuazione degli scopi statutari e secondo gli orientamenti dell'Associazione e dell'Assemblea territoriale, assumendo tutte le iniziative del caso.
Cura l'attuazione delle delibere assembleari; promuove iniziative di carattere locale; discute ed approva la bozza di bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; nomina Commissioni territoriali su temi specifici, definendone il mandato; delibera la collaborazione con Enti pubblici e privati; propone al Consiglio Direttivo Nazionale la propria adesione ad altre organizzazioni e l’adesione ad un eventuale coordinamento interterritoriale. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti.
ART. 19 – IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE.
Il Presidente della Sezione territoriale è eletto dal Consiglio Direttivo territoriale nella persona di uno dei Consiglieri stessi con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
E' garante e responsabile delle attività della Sezione e del Consiglio Direttivo territoriale nei confronti dei Soci della Sezione, del Consiglio Direttivo Nazionale e del territorio in cui opera. Risponde del rispetto delle norme statutarie e del Regolamento interno. E' membro del Collegio dei Presidenti delle Sezioni territoriali.
Convoca e presiede l'Assemblea territoriale, di cui stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo territoriale, l'ordine del giorno; convoca e presiede il Consiglio Direttivo territoriale, di cui stabilisce l'ordine del giorno; assume pro tempore le funzioni degli altri responsabili.
ART. 20 – AUTONOMIA GIURIDICA.
Le Sezioni, anche in forma consortile a livello interterritoriale, possono dotarsi di autonomia giuridica, previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente alle finalità dell'Associazione e alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento interno. Le Sezioni che, in accordo con le leggi vigenti, acquisiscono tale autonomia sono responsabili della propria gestione amministrativa. Esse si impegnano a versare alla sede centrale una parte delle quote associative, in misura da definirsi in sede di Regolamento interno. L'inosservanza di tali disposizioni darà diritto al Consiglio Direttivo Nazionale di disconoscerle come Sezioni territoriali, negando l'uso della sigla SIEM.
Le Sezioni che non acquisiscono l'autonomia giuridica devono comunque garantire in proprio la copertura economica delle iniziative intraprese.
ART. 21 – SCIOGLIMENTO DI UNA SEZIONE.
Lo scioglimento di una Sezione è deliberato dall'Assemblea territoriale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel caso in cui vengano a mancare le condizioni di adesione agli obiettivi statutari e/o di significatività sul territorio.
In caso di scioglimento di una Sezione, anche se dotata di autonomia giuridica, il suo patrimonio e i suoi fondi non potranno essere mai suddivisi tra i Soci, ma entreranno a far parte del patrimonio e dei fondi dell'Associazione.
ART. 22 – COORDINAMENTI REGIONALI E INTERTERRITORIALI (REGIONALI O INTER-REGIONALI).
Alle Sezioni territoriali è data facoltà di costituirsi in Coordinamenti Interterritoriali (regionali o inter-regionali) tra più Sezioni territoriali. La costituzione e lo scioglimento del coordinamento sono deliberati dai direttivi territoriali delle sezioni aderenti e approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Lo scioglimento di un coordinamento può anche essere deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel caso in cui vengano a mancare le condizioni di adesione agli obiettivi statutari e/o di significatività sul territorio secondo quanto stabilito a livello di Regolamento.
Il Coordinamento Interterritoriale Regionale o Inter-regionale promuove sul territorio di riferimento l’iniziativa associativa, sviluppando i rapporti e rappresentando l’associazione nei confronti degli Enti e delle organizzazioni di ambito regionale. Le attività del coordinamento sono gestite da un Comitato costituito da un rappresentante nominato da ciascun Consiglio Direttivo territoriale aderente. Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore che avrà il compito di rappresentare l’organo così costituito. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alle iniziative da intraprendere a cui le sezioni aderenti si impegnano a contribuire.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
ART. 23 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.
Il patrimonio associativo è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. E’ costituito:
A) dai beni mobili e immobili di proprietà;
B) da eventuali fondi derivanti da eccedenza del bilancio.
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Una parte delle quote sociali, in misura da definirsi in sede di Regolamento interno, viene utilizzata per le attività delle Sezioni territoriali. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per le attività rivolte ai Soci, l'Associazione può richiedere il versamento di quote aggiuntive.
L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.
ART. 24 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO.
Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell’esercizio finanziario. Viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Nazionale dei soci, garantendone la consultazione ad ogni associato, anche attraverso strumenti telematici.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
L'assemblea Nazionale dei soci destinata all’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve aver luogo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre 6 (sei) mesi. Dopo l’approvazione il rendiconto resta agli atti dell’associazione.
STATUTO, REGOLAMENTO INTERNO, LOGO E DENOMINAZIONE SOCIALE
ART. 25 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE, REGOLAMENTO INTERNO.
Le disposizioni di attuazione del presente Statuto, le procedure, i tempi e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali, degli Organi nazionali e delle strutture di servizio dell'Associazione sono stabiliti dal Regolamento interno.
Il Regolamento interno è formulato dal Consiglio direttivo Nazionale e approvato dall'Assemblea nazionale dei Soci. Può essere modificato soltanto dalla stessa Assemblea, con voto a maggioranza.
ART. 26 – MODIFICHE STATUTARIE
Le norme del presente Statuto non possono essere modificate se non su proposta scritta e sottoscritta del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno un quarto dei Soci.
In sede di modifiche statutarie, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei partecipanti.
ART. 27 – LOGO E DENOMINAZIONE SOCIALE.
Il logo e la denominazione “SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale” sono patrimonio associativo: ne è demandato l’uso in via esclusiva ai soli organi associativi legittimamente costituiti. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo determina l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Il logo è legalmente depositato in ottemperanza alle leggi vigenti. Ogni sua modifica deve essere approvata ed autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le modalità circa l'uso e la gestione del logo, anche da parte di terzi, è stabilita dal Regolamento interno
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28 – SCIOGLIMENTO.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti all’apposita assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà comunque essere devoluto ad associazioni aventi finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della SIEM, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. Ugualmente avverrà nei casi di cessazione o estinzione.
ART. 29 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Con riferimento alla fattispecie prevista dagli artt. 8 punto 1 e 18 punto 2 riguardanti la durata triennale delle cariche associative tali termini temporali hanno applicazione a decorrere dai mandati successivi all'approvazione del presente Statuto.
ART. 30 – NORME APPLICABILI.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di promozione sociale nonché le norme del Codice Civile in materia.





